Molto spesso si sente parlare di tributi, alcuni più di altri sono conosciuti, prendiamo ad esempio il codice tributo 4001, tanto per citarne uno su tutti che è quello legato all’IRPEF e al suo saldo ma raramente si parla dell’apparato sanzionatorio messo in piedi dallo Stato Italiano e invece discuterne è utile per chiarire ad aziende e contribuenti in cosa possono incappare rispetto al vasto universo dei tributi non dichiarati e non solo riguardo a questi. Il sistema sanzionatorio tributario che non è penale è stato riformato dai decreti legislativi numeri 471,472 e 473 del 18 dicembre 1997, con le loro successive modificazioni e integrazioni.
Dal 1° aprile 1998 è entrata in vigore la nuova disciplina sanzionatoria, di conseguenza le precedenti sanzioni tributarie non penali che venivano identificate come pena pecuniaria e soprattassa sono state sostituite da quella che si definisce come sanzione amministrativa, questa richiede il pagamento di una somma di denaro che ancora si definisce come una sanzione pecuniaria.
A seguire una tabella che illustra le principali sanzioni amministrative rispetto alla dichiarazione dei redditi. Le normative che disciplinano l’intercorrere in sanzioni vengono così riassunte:
- Ogni sanzione possiede carattere personale e riguarda solo ed esclusivamente chi ha commesso l’infrazione di conseguenza non si trasmette agli eredi. Vi è però un eccezione a tale regola, quella prevista dall’ 7 del decreto legge n. 269 del 2003, tale legge ha introdotto il principio della riferibilità per cui se l’autore della violazione ha agito nell’interesse di una società o ente con personalità giuridica, è quest’ultimo soggetto giuridico che si deve assumere il pagamento della sanzione.
- La somma che ha titolo di sanzione non matura interessi;
- Quelli che sono i limiti minimi e massimi e anche la misura della sanzione fissa possono esseree aggiornabili ogni tre anni tramite decreto del ministero, ma tengono sempre conto degli indici Istat;
- Secondo quello che viene definito come: Principio di irretroattività, nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della violazione
- Un altro principio va tenuto in considerazione, quello del favor rei secondo il quale le leggi nate dopo il fatto sanzionatorio si applicano solo se risultano più favorevoli al contribuente, a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia diventato definitivo, quindi secondo tale principio, se il fatto commesso non è più ritenuto illecito da una norma successiva, le sanzioni non verranno più applicate a meno che non siano divenute definitive. In questo ultimo caso, se resta un debito residuo, questo non sarà più dovuto dal contribuente, ma al pari di ciò non verrà neanche restituito quanto già pagato;
- Non viene assoggettato a sanzione chi al momento nel quale ha commesso il fatto non aveva la capacità di intendere e di volere in base ai criteri che vengono indicati nel codice penale: principio di imputabilità né coscienza e volontà della propria condotta – dolo o colpa –
Questi sei differenti punti chiariscono il come la legge sia cambiata rispetto al processo sanzionatorio e forniscono informazioni utili agli utenti contribuenti.