Come ben sa chiunque possieda un’automobile, stipulare un contratto di assicurazione è obbligatorio per poter circolare. Vige obbligo di assicurazione anche per i lavoratori dipendenti, ma in questo caso l’onere spetta al datore di lavoro, e più recentemente è stata introdotta per la Responsabilità Civile di avvocati ed altri professionisti un ulteriore obbligo assicurativo. Sono in molti a ritenere che anche per i prestiti di qualsiasi tipo le assicurazioni siano obbligatorie per legge, tuttavia non è esattamente così, come ci è stato chiarito dall’Avvocato Giorgio Vaiana che ha il suo studio legale a Napoli e si occupa, tra le altre materie, proprio del Diritto delle Assicurazioni.
Durante una conversazione telefonica l’avvocato ci ha spiegato come il tema sia abbastanza controverso e persino confuso per i consumatori, per cui cercheremo di fare chiarezza sull’argomento nei prossimi paragrafi.
Le assicurazioni per la richiesta di prestiti
Accade a chiunque abbia necessità di richiedere un prestito ad un istituto di credito, ad una banca o ad altro ente finanziario, ma anche a coloro che desiderino accendere un mutuo, che la pratica venga in automatico associata ad una polizza assicurativa. Naturalmente quasi tutti, posti di fronte alla necessità di ottenere il denaro, qualsiasi sia lo scopo al quale esso è destinato, accettano e sottoscrivono, ma l’obbligatorietà non è in alcun modo sancita dalla legge italiana. Si tratta di una conditio sine qua non che gli enti erogatori pongono pena la mancata accettazione della pratica, ed ecco che se de iure l’obbligo non esiste, de facto si configura come tale, anche nel caso si faccia la richiesta di un prestito online.
A fare eccezione secondo la legge c’è solo un tipo di prestito che andremo ad approfondire nel successivo paragrafo, perché è una fattispecie di tipo particolare per la quale il legislatore ha da molto tempo sancito l’obbligo di polizza assicurativa.
In quale caso l’assicurazione sul prestito è obbligatoria?
Esiste uno ed un solo caso di prestito per il quale la legge stabilisce l’obbligo di contestuale polizza assicurativa, ed è rappresentato dal prestito in cessione del quinto dello stipendio, meglio noto in forma abbreviata come cessione del quinto. Esso è una particolare forma di finanziamento con fini di consumo che può avere durata breve (24 mesi) fino ad arrivare ad un periodo medio lungo di 10 anni. Caratteristica principale è che la rata mensile da corrispondere non può eccedere il 20% dello stipendio o della pensione percepiti, pari appunto a 1/5.
Risale addirittura al 1950, e segnatamente al Decreto del Presidente della Repubblica N° 180 di quell’anno, l’obbligo di sottoscrivere due polizze assicurative oppure una sola nel caso il richiedente sia un pensionato. Un lavoratore dipendente con regolare contratto di lavoro deve sottoscrivere la polizza relativa al rischio di impiego, connessa alla possibilità di ritrovarsi disoccupato e senza più sostentamento per la corresponsione delle rate, ed una polizza rischio vita. La seconda polizza è ovviamente l’unica richiesta nel caso il prestito sia concesso ad un percettore di pensione statale.
Esistono forse altre assicurazioni obbligatorie sui prestiti?
Alla domanda sull’obbligo di stipulare una polizza assicurativa su altri tipi di prestiti l’avvocato che abbiamo consultato ci ha risposto con un “no” accompagnato da una lunga serie di distinguo. Per semplificare la questione, la riassumiamo secondo il principio per cui le banche e gli istituti di credito che erogano un prestito o un mutuo includono esplicitamente tra le condizioni contrattuali per l’approvazione della pratica delle assicurazioni molto simili a quelle descritte sopra, il tutto con il chiaro intento di tutelarsi da due fondamentali rischi: quello della perdita dell’impiego e quello di una prematura dipartita del debitore. Tale condizione è posta come inderogabile, anche se un’analisi più approfondita permette di comprendere che la tutela va anche a vantaggio del debitore e della sua famiglia perché tutti potranno essere più sereni sapendo che nei nefasti casi in cui accada l’imponderabile sarà l’assicurazione stessa a farsi carico delle rate residue del prestito.
Gli stessi identici principi di tutela di entrambe le parti valgono anche per il settore immobiliare, perché all’accensione di un mutuo viene implacabilmente richiesto di sottoscrivere polizze che coprano l’immobile dal rischio di scoppi o incendi e in alcuni casi anche dai pericoli derivanti da calamità naturali quali alluvioni o terremoti. In questo recente articolo puoi trovare un approfondimento sul tema delle assicurazioni per il mutuo. Questa condizione essenziale coinvolge inoltre l’erogazione dei mutui al 100%, per i quali la copertura assicurativa è tassativamente obbligatoria per tutte le banche.